Archive 2013

Decreto Ministeriale Termico

Decreto Ministeriale Termico

Conto Termico. Dal 2019 per caldaie e stufe occorrerà la certificazione ambientale.

Da gennaio 2019 saranno accettate solo le istanze di Conto Termico inerenti caldaie o stufe a biomasse in possesso di certificazione ambientale.

A specificarlo il GSE che ricorda quanto previsto dal Nuovo Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) e dal DM 186/2017.  Come indicato nel DM 186/2017 il produttore dovrà richiedere a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore; l’organismo notificato, dopo aver effettuato le prove previste, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.

Il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale per un determinato prodotto lo dovrà indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore insieme alla: classe di appartenenza; prestazioni emissive; corrette modalità di gestione del generatore; regime di funzionamento ottimale; sistemi di regolazione presenti e configurazioni impiantistiche più idonee. Il GSE spiega che il prossimo aggiornamento del Catalogo apparecchi, sia per l’inclusione dei componenti precedentemente esclusi che per quelli di nuova presentazione, terrà conto dell’obbligo di certificazione ambientale. Infine, ha specificato che sarà prevista anche una finestra temporale per la presentazione dei certificati riferibili ai componenti già inclusi a Catalogo secondo le modalità che saranno indicate dal GSE. Una eventuale mancata trasmissione dei certificati, comporterà l’esclusione dei componenti precedentemente inclusi nel Catalogo.

Ristrutturazioni edilizie

Ristrutturazioni edilizie

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza

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ARCHI DI PROTEZIONE

ARCHI DI PROTEZIONE

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/linee-guida/ucm_portstg_078403_adeguamento-dei-trattori-agricoli-o-forestali.html
Circa un decimo degli infortuni agricoli si verificano durante l’utilizzo dei trattori. Una delle cause più frequenti di tali incidenti è legato all’assenza di una struttura che protegga l’operatore in caso di ribaltamento. Alla luce di un costante aumento di incidenti, legati alla mancanza di tali strutture di protezione, il Ministero del Lavoro ha emanato una disposizione operativa per incrementare il livello di sicurezza di queste attrezzature. I sistemi di protezione generalmente adottati nel caso dei trattori si basano sul principio di mantenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza”, in modo tale che il rischio per lo stesso di restare schiacciato tra il trattore ed il suolo possa essere ragionevolmente escluso.
La nostra ditta costruisce strutture di protezione per trattrici agricole di tutti i tipi costruite in conformità alle leggi italiane in materia di sicurezza sul lavoro.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81 prevede l’adeguamento di tutti i trattori sprovvisti di protezione. Il datore di lavoro che mette a disposizione dei propri dipendenti trattori agricoli non conformi, rischia l’arresto da tre a sei mesi. Il lavoratore autonomo e’ punito con sanzioni da 300 a 2.000 euro.
L’obbligo di installare le suddette strutture di protezione riguarda tutte le trattrici agricole, sia gommate che cingolate, aventi peso compreso tra 600 e 20.000 kg.
La ditta f.lli Camarchioli costruisce telai di protezione che rispondono proprio a questa necessità. Completi di certificazione e costruiti nel pieno rispetto delle linee guida promulgate dall’ISPESL, i nostri telai di protezione possono essere costruiti per qualsiasi tipologia di trattore, nelle versioni abbattibile, a due montanti anteriore o posteriore, e fissa a quattro montanti per macchine di peso superiore ai 5.000 kg.